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CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLE FINANZE
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Regolamento CE N. 1114/2006 del 20 Luglio 2006
OGGETTO: Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
( ndr iva 20% per i prodotti a base alcolica ).
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DM n. 322 del 10 ottobre 2003 pubblicato nella G.U. n.271 del 21.11.2003
OGGETTO: Contrassegni di stato per prodotti alcolici.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo

1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n.2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato al presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna

3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta

tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

IT 21.7.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199/3

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26). (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).

ALLEGATO

Designazione della merce Classificazione

(codice NC) Motivazione

(1) (2) (3)

1. Prodotto liquido a base di tintura d’arnica (rapporto arnica/estratto 1:10), presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 50 ml e con un tenore di alcole di 45 % vol.

Sulla confezione si indica che il prodotto è destinato al consumo umano per usi diversi dalla produzione di liquori. Dosaggio raccomandato: da 30 a 50 gocce, diluite in mezzo bicchiere d’acqua, 2-3 volte al giorno.

2208 90 69 La classificazione è determinata dalle regole generali

1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13.

Non può essere considerato un medicamento di cui alla voce 3004, poiché non soddisfa i requisiti di cui alla nota supplementare 1 del capitolo 30. Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

2. Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml, con un tenore di alcole di 68 % vol., contenente:

— foglie di piantaggine (Plantago lanceolata), timo (Thymus vulgaris) e fiori di elicriso (Helichrysum italicum) 2,1 g

— estratto secco di propoli 84 mg

— estratto liofilizzato di grindelia (Grindelia robusta) 45mg

— olio essenziale di eucalipto (Eucalyptus globulus) 10,5 mg

— olio essenziale di pino silvestre (Pinus sylvestris) 10,5 mg

— alcole

— acqua.

Sulla confezione è indicato che il prodotto potrebbe essere usato per migliorare la respirazione ed è destinato al consumo umano. Dosaggio raccomandato: 25 gocce, diluite in un po' d’acqua, 3 volte al giorno.

2208 90 69 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicamento della voce 3004 poiché non soddisfa i requisiti stabiliti alla nota supplementare 1 delcapitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

3. Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml volume, con un titolo alcolometrico volumico di 70 % vol., contenente:

— propoli (min. 38 mg/ml flavonoidi totali espressi in galangina) 16 % del peso

— alcole

— acqua.

Sulla confezione si indica che il prodotto potrebbe essere usato per rafforzare le difese naturali della gola ed è destinato al consumo umano.

Dosaggio raccomandato: da 40 a 60 gocce al giorno con un cucchiaino di zucchero o di miele.

2208 90 69 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera a) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicamento di cui al capitolo 30.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16). IT L 199/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 21.7.2006 (1) (2) (3)

4. Prodotto liquido presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 30 ml, con un titolo alcolometrico volumico di 70 % vol., contenente:

— estratto idroalcolico di propoli (estratto secco nativo standard di propoli) 0,6 g

— alcole

— acqua.

Sulla confezione è indicato che il prodotto è destinato al consumo umano, con un dosaggio raccomandato di 25 gocce una o due volte al giorno, diluite in mezzo bicchiere di acqua. Può essere usato come colluttorio, diluendone 25 gocce in acqua a piacere. 2208 90 69 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un collutorio di cui alla voce 3306, non essendo presentato come prodotto chiaramente specifico per tale uso (cfr. le note esplicative del SA, regole generali, quarto paragrafo, lettera b), del capitolo 33).

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione alla voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

5. Prodotto liquido a base di macerato glicerico di gemme di ribes (Ribes Nigrum) (rapporto

sostanza medicinale/estratto 1:20), presentato per la vendita al dettaglio in flaconi da 100 ml, con tenore di alcole di 38 % vol. Sulla confezione è indicato che il prodotto è destinato al consumo umano, escluso l’uso per la produzione di liquore.

Dosaggio raccomandato: da 50 a 150 gocce al giorno, diluite in un po’ d’acqua. 2208 90 69 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera d) del capitolo 13 e dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Trattandosi di una bevanda, il prodotto non può essere classificato al capitolo 13.

Il prodotto deve essere classificato come bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208 (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).

6. Prodotto presentato per la vendita al dettaglio in flacone spray da 30 ml, con un tenore di alcole di 20 % vol., contenente:

— estratto idroalcolico di propoli 86,75 %

— miele 13 %

— aromi naturali (limone) 0,1 %

— gomma xantan 0,1 %

— olio essenziale di limone (Citrus limonum) 0,05 %

Il prodotto è presentato come spray orale per l’igiene orale. Il prodotto si spruzza direttamente in bocca. 3306 90 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 della sezione VI, dalla nota 3 del capitolo 33 e dal testo dei codici NC 3306 e 3306 90 00.

Il prodotto è presentato chiaramente come prodotto specifico per l’igiene orale (cfr. le note esplicative del SA relative al capitolo 33, regole generali, paragrafo 4, lettera b).

IT 21.7.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199/5

 

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DM n. 322 del 10 ottobre 2003 pubblicato nella G.U. n.271 del 21.11.2003
OGGETTO: Contrassegni di stato per prodotti alcolici.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21.11.2003 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10.10.2003, n. 322 con il quale viene adottato il regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull’esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici.
Il predetto provvedimento reca disposizioni concernenti la riduzione del numero delle tipologie ed il riordino dei tagli dei contrassegni di Stato per i prodotti alcolici, consentendo di effettuare una concreta opera di semplificazione amministrativa per i contribuenti e rendere meno onerosa la gestione contabile dei contrassegni di Stato da parte dell’Amministrazione.
Si richiama pertanto l’attenzione di codesti uffici sulle disposizioni contenute nel decreto in questione.

L’articolo 1, al comma 1, fornisce indicazione dei prodotti assoggettati all’obbligo del contrassegno attraverso l’indicazione dei codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore al 1°gennaio 2002, al fine di consentirne l’esatta individuazione. Nello stesso comma è specificato che l’obbligo in parola sussiste soltanto per quei prodotti che sono destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell’accisa sull’alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi.
Viene inoltre precisato che il contrassegno di Stato è applicato a recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal medesimo regolamento.
Il comma 2 demanda all’Agenzia delle dogane l’indicazione delle modalità di applicazione dei contrassegni sui recipienti indicati nonché la possibilità, nel caso di mancanza di particolari tipologie di contrassegni o di tagli specifici, di autorizzare l’applicazione di contrassegni aventi caratteristiche diverse da quelle previste dalle disposizioni regolamentari.
E’ inoltre previsto che le ditte possano ridurre le dimensioni dei contrassegni in loro possesso per esigenze tecniche legate alla loro applicazione sui contenitori (ad esempio nel caso di bottiglie, contenenti bevande alcoliche, di piccole dimensioni o forme particolari) sempre che, nel contrassegno applicato, rimangano visibili i caratteri alfabetici e numerici che lo identificano e l’emblema dello Stato.
Il comma 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane, su motivata richiesta delle ditte interessate, possa essere autorizzata l’applicazione del contrassegno di Stato su prodotti sottoposti al pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, che non risultino soggetti all’obbligo del contrassegno stesso. In virtù del contrassegno applicato, i prodotti in questione, ai sensi degli articoli 29, comma 3, e 30, comma 2, del testo unico accise emanato con decreto legislativo 26.10.1995, n.504, non risultano più assoggettati agli obblighi, previsti in via generale dai medesimi articoli 29 e 30, per i depositi e per la circolazione di alcole e di bevande alcoliche.
E’espressamente stabilito che l’autorizzazione di cui trattasi è concessa in relazione ad uno specifico prodotto commerciale e limitatamente alle tipologie di contrassegni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del regolamento in esame.

L’articolo 2 prevede l’esclusione dall’obbligo del contrassegno per quelle preparazioni toniche che, per la loro composizione, sono assunte in piccole quantità. Tali preparazioni, pur appartenendo ai codici di nomenclatura combinata delle bevande alcoliche (ciò con riferimento alle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata delle Comunità europee di cui alla Gazzetta ufficiale delle Comunità del 23 ottobre 2002), rientrano nel mercato specialistico dei prodotti salutari, richiedenti l’impiego di contenuti quantitativi di alcole.
Pertanto, deve ritenersi non contrastante con esigenze di sicurezza fiscale la commercializzazione di tali specifici prodotti senza l’applicazione del contrassegno.
Viene, inoltre, confermata l’esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, già prevista dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze 26 giugno 1997, n.219, concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande, secondo determinate condizioni.

L’articolo 3 concerne le caratteristiche e i prezzi dei contrassegni. Al comma 1, sono indicate le tipologie dei contrassegni e i vari tagli previsti per ogni tipologia, in relazione ai differenti prodotti assoggettati all’obbligo di applicazione del contrassegno in base all’articolo 1. Il comma 2 rinvia all’allegato A per quanto attiene la descrizione
delle caratteristiche dei contrassegni ( tipo di filigrana, formato di carta, formato di stampa, numerazione, caratteri alfabetici ecc.) e all’allegato B per la rappresentazione grafica dei facsimile dei vari tipi di contrassegno; il comma 3 ne elenca i prezzi di vendita. Di seguito si fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie dei nuovi contrassegni, del relativo prezzo e della corrispondenza con quelli attuali.

TIPOLOGIA A. Contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all’accisa sull’alcole etilico, di taglio unico fino a 5
centilitri.
Il prezzo del singolo contrassegno è di euro 0,005. Corrisponderà al contrassegno finora applicato a tutti i recipienti fino a 4 centilitri contenenti: Liquori, Distillati, Spirito puro, Estratti ed essenze per liquori.

TIPOLOGIA B. Contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli della tipologia c), sottoposti all’accisa sull’alcole
etilico.
I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:
taglio fino a 0,10 1 euro 0,005
taglio fino a 0,20 1 euro 0,0155
tagli da 0,35 1; 0,50 1; 0,70 1; 1,00 1; 1,50 1; 2,00 1;
2,50 l, 3,00 1 euro 0,047
Corrisponderà ai contrassegni finora applicati ai recipienti contenenti Spirito puro , Estratti ed essenze per liquori.

TIPOLOGIA C Contrassegno per bevande alcoliche,comprese bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all’accisa sull’alcole etilico.
I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:
taglio fino a 0,10 l euro 0,005
taglio fino a 0,20 1 euro 0,015
tagli da 0,35 1; 0,50 1; 0,70 1; 1,00 1; 1,50 1; 2,00 1;
2,50 1; 3,00 1; 4,50 1; euro 0,047
Corrisponderà ai contrassegni finora applicati ai recipienti contenenti Liquori e Distillati.

TIPOLOGIA D Contrassegno per bevande alcoliche sottoposte all’accisa sui prodotti intermedi.
I tagli e i prezzi per il singolo contrassegno di tale tipologia sono:
taglio fino a 0,10 1 euro 0,005
tagli oltre 0,10 1 fino a 0,75 1; 1,00 1; oltre 1,00 1
fino a 2,00 1; oltre 2,00 1 fino a 5,00 1; 30,00 1;
60,00 1; euro 0,015
Corrisponderà ai contrassegni finora applicati a tutti i recipienti contenenti Vini aromatizzati e Vini liquorosi.

L’articolo 4 prevede un periodo transitorio di 2 anni per l’utilizzazione dei contrassegni attualmente in uso, finalizzato all’esaurimento delle relative scorte. Il comma 1 stabilisce, in particolare, che durante il periodo transitorio, possano essere consegnati alle ditte utilizzatrici contrassegni del tipo “vecchio”, equivalenti ai contrassegni richiesti tra quelli indicati all’articolo 3; detti contrassegni sono applicati ai recipienti entro 3 anni dalla entrata in vigore della nuova disciplina. Il comma 2 stabilisce che, qualora alle ditte siano consegnati in luogo dei contrassegni richiesti, contrassegni di “vecchie” tipologie, questi siano ceduti comunque al prezzo dei contrassegni “nuovi” richiesti, per evitare evidenti disparità di trattamento fiscale.
Durante il predetto periodo transitorio, l’indicazione qualitativa riportata sui vecchi contrassegni (che potranno essere utilizzati su recipienti contenenti prodotti diversi da quelli in essi indicati) non identificherà, ovviamente, il prodotto.
Inoltre si fa presente che:
a) per quanto riguarda il contrassegno di cui alla lettera a) dell’art.3 “fino a 5 centilitri”, non ancora disponibile, potrà essere utilizzato l’attuale contrassegno da “4 centilitri”; b) non saranno più distribuiti dai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane contrassegni di Stato per i seguenti prodotti: grappa, grappa invecchiata almeno 1 anno e distillato di vino invecchiato da 1 a 2 anni, da 2 a 3 e superiore a 3 anni. In sostituzione verranno distribuiti contrassegni delle tipologie giacenti al 19.1.2004 e ricompresi, in base alla nuova disciplina, nella tipologia C, esaurendo le giacenze secondo criteri di disponibilità e avuto riguardo alle prevedibili richieste.
Sarà comunque possibile per le Aziende del settore continuare ad utilizzare i contrassegni sopra ricordati non più distribuiti (grappa, grappa invecchiata almeno 1 anno, distillato di vino invecchiato da 1 a 2 anni, da 2 a 3 e superiore a 3 anni), fino ad esaurimento delle relative giacenze.
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Per quanto riguarda il sistema di contabilizzazione, dovrà essere effettuata la chiusura della gestione contabile dei registri con le vecchie categorie di contrassegni, con il riporto delle somme in un nuovo registro.

L’articolo 5 fissa l’entrata in vigore del regolamento al sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè al 20 gennaio 2004.

Si pregano gli Uffici di adottare ogni utile iniziativa al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni, attenendosi alle indicazioni fornite e non mancando di segnalare tempestivamente eventuali problematiche che dovessero insorgere nella pratica applicazione del regolamento in parola per l’adozione delle determinazioni del caso.


Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. A. Tarascio
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